Chi siamo

Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE

 

 

Capo I. Costituzione - Scopo - Sede

 

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Centro Studi Storici di Mestre A.P.S.” abbreviato CSSM, (operante fin dal 1961), apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro.

Il logo dell’associazione è lo scudo rosso con croce d’argento, le due lettere C e M in oro nei due quarti inferiori e sovrastato dalla corona turrita dorata. Sotto, un festone dorato riportante in rosso le parole Communitas Mestrensis.

 

 

 

 

 

 

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

ART. 2 - SEDE

Il Centro Studi Storici di Mestre A.P.S. ha sede in Mestre Venezia, villa Pozzi, via Gazzera Alta n. 46.

Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Venezia è di competenza del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 3 - Finalità e Attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’associazione promuove, tutela e divulga la conoscenza del patrimonio storico e delle tradizioni, del territorio e dell’ambiente, dell’arte e della cultura in generale, della città di Mestre, della Regione Veneto e d’Italia, mediante studi e ricerche, riunioni di studio e tavole rotonde, conferenze e convegni, opere editoriali, mostre, visite guidate, rievocazioni, cenacoli, manifestazioni culturali in genere.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, è:

lettera i) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

promozione della ricerca storica della città di Mestre, della Regione Veneto e d’Italia;

organizzazione incontri per divulgare la conoscenza della storia e delle tradizioni, del territorio e dell’ambiente, dell’arte e della cultura in generale;

tutela e promozione dei siti storici e ambientali, nonché delle tradizioni del territorio;

organizzazione di visite guidate ed eventi in sintonia con lo scopo sociale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

 

Capo II. I Soci

 

ART. 4 - CATEGORIE DEI SOCI

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri gruppi o enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero degli associati.

Gli enti giuridici e/o associazioni nomineranno un loro rappresentante che avrà diritto di voto nell’assemblea dei soci.

I soci possono essere ordinari, giovani, sostenitori ed onorari.

Soci ORDINARI. Sono coloro che aderiscono all’Associazione versando la quota sociale annua stabilita dal Consiglio.

Soci GIOVANI. Sono soci ordinari con età inferiore a 26 anni e versano la quota annuale ridotta stabilita dal Consiglio

Soci SOSTENITORI. Sono i soci ordinari che sostengono l’Associazione versando la maggior quota sociale la cui soglia minima è fissata dal Consiglio.

Soci ONORARI. Sono Soci Onorari quelle persone alle quali il Consiglio Direttivo ritenga di conferire detta qualifica per riconosciuti meriti in campo sociale, culturale e civico. I Soci onorari mantengono tale qualifica a vita, salvo motivata diversa decisione deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

PRESIDENTI ONORARI. Sono coloro che hanno ricoperto per almeno due mandati completi la carica di Presidente. I Presidenti Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

 

ART. 5 - ADESIONE DEI SOCI

Sono soci coloro che, presentati da altro socio, ne fanno specifica richiesta e verseranno la quota annua; la richiesta è ratificata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio, con esclusione dei Soci Onorari, è subordinata al versamento della quota sociale annua.

Con l’adesione, il Socio si impegna ad osservare il Regolamento, lo Statuto, e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno.

L’ammissione all’associazione è ratificata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La ratifica è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consilio Direttivo.

 

ART. 7 - Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

Capo III. Gli Organi Sociali

 

ART. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali del Centro Studi Storici sono:

L’Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Probiviri e Revisori Contabili

Gli incarichi di cui al presente articolo sono tutti a titolo gratuito.

 

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.

L’Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

L'Assemblea dei soci può essere sia ordinaria che straordinaria.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

I Soci sono convocati per l’Assemblea mediante posta elettronica o lettera inviata per posta ordinaria al domicilio del Socio almeno dieci giorni prima della data di convocazione contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa da quella indicata per la prima convocazione, senza limite di presenze.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario il quale redigerà il verbale scritto della riunione che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Compiti dell’Assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

elegge il Presidente;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 11 - L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per formulare indicazioni ed indirizzi circa l’attività da effettuarsi nell’anno in corso.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L’assemblea ordinaria ogni tre anni elegge in separate votazioni il presidente, dieci consiglieri ed i tre componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti. I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dovranno presentare la propria candidatura almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

 

ART. 12 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria andrà convocata su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci o di tre componenti del Consiglio.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è competente a decidere sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice o anche per acclamazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione anche verso terzi, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo con il quale traccia le linee direttrici dell’Associazione.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, da Consigliere più anziano di nomina.

Il Presidente ha facoltà, in caso di urgenza, di agire esercitando i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio entro 30 giorni dal momento della decisione presa.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

 

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto dal Presidente, che lo presiede, e dai dieci consiglieri.

I Consiglieri sono eletti tra le persone fisiche associate da almeno l’anno precedente oltre a quello corrente. Gruppi, enti e organizzazioni di volontariato associate e/o confluite nel Centro Studi Storici hanno diritto di partecipare con un proprio rappresentante alle riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario assume la responsabilità della Segreteria, redige i verbali ed assiste il Presidente nella gestione ordinaria.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione, redige il Bilancio Consuntivo, tiene costantemente informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente, anche in collegamento videotelematico o telefonico la maggioranza dei componenti e vanno prese con la maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del C.C.

Fatta eccezione per quei poteri che lo statuto riserva all' Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare, fra l’altro, il Consiglio Direttivo

ratifica le domande d'ammissione;

delibera sulle attività dell’Associazione;

determina annualmente l'ammontare delle quote associative per ogni singola categoria di Soci;

provvede all'amministrazione del patrimonio, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;

provvede a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano l’organizzazione interna dell’Associazione, l'uso della sede sociale, delle attrezzature ed il comportamento dei soci e dell’eventuale personale dell'Associazione;

assegna incarichi specifici ai Soci e provvede alla nomina di specifiche commissioni incaricate all'espletamento di mansioni di sua competenza;

esamina il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'assemblea;

delibera la nomina di Soci onorari;

assume e licenzia il personale;

incarica liberi professionisti e collaboratori per il funzionamento dell'Associazione determinandone l'inquadramento e l'incarico;

adotta, sentiti i Probiviri, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

delibera, motivandola, l’espulsione di Soci che con il loro comportamento hanno arrecato grave nocumento all' Associazione;

svolge qualunque azione atta al buon funzionamento dell’Associazione;

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo ha facoltà di surrogarli con nomina diretta nel caso in cui fosse esaurita la graduatoria dei non eletti. I nuovi Consiglieri resteranno in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente comunicata almeno dieci giorni prima della seduta anche a mezzo posta elettronica.

In caso di motivata urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche due giorni prima della riunione.

A cura del Segretario di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale nell’apposito registro che, sottoscritto dal Presidente ed al Segretario resta a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari nonché i Probiviri e Revisori dei Conti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è unico ed è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra tutti i Soci.

Nella riunione di insediamento, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti assolve ai compiti stabiliti dal Codice Civile ed in particolare:

• verifica la corretta tenuta dei libri contabili;

• redige una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;

• segnala al Consiglio Direttivo i comportamenti dei Soci che sono ritenuti lesivi dell’Associazione o in contrasto con le sue finalità e propone al Consiglio Direttivo eventuale provvedimento di espulsione.

 

Capo IV. Il patrimonio

 

ART. 16 - IL PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci e da ogni altra entrata che concorre ad alimentare l’attivo sociale; è inoltre costituito dalle pubblicazioni edite giacenti, dalla Biblioteca dell’Associazione, dagli arredi, dalle collezioni storiche e, in genere, da qualsiasi bene mobile ed immobile acquisito dall’Associazione.

Il Consiglio potrà deliberare l’esercizio di una marginale attività commerciale in ordine alla vendita a terzi delle pubblicazioni del CSS secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore ed a condizione che l’attività rientri nel regime forfettario previsto dagli art. 80 ed 85 del D. Lgs. 117/17.

 

ART. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso di eventuali spese vive documentate.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 18 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio ed eventuali fondi residui andranno devoluti su decisione dell'Assemblea straordinaria ad associazioni con analoghe finalità o a istituzioni pubbliche e comunque a fini di pubblica utilità, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 117/17

 

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 2 ottobre 2020 in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017

Villa Pozzi - Via Gazzera Alta, 46 - 30174 Mestre (Ve) - E-Mail: studistoricimestre@gmail.com

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